Presentazione delle domande per l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (INPS – Messaggio 16 marzo 2022, n. 1216) Il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, a decorrere dal 17 marzo 2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande. La predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande. Ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente. Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo CIDA, sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza. Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021; detto importo potrà essere variato in diminuzione.
A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.
La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022, fermo restando quanto precisato di seguito per il superamento del limite delle risorse disponibili.
Al riguardo si evidenzia che, qualora dal monitoraggio delle risorse utilizzate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori. L’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza dell’indirizzo pec, della comunicazione a mezzo posta ordinaria dell’importo autorizzato in via definitiva i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Con specifico messaggio sarà data notizia dell’avvenuto invio delle predette comunicazioni ed evidenziata la data di scadenza entro cui i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento.
Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, nonché del rispetto del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.
Per le aziende con CIDA si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021.
Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD) riferiti al I trimestre di competenza 2021 e l’emissione di riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive, secondo le consuete modalità.
L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima posizione aziendale sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
In caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare, la domanda di esonero dovrà essere inviata negli stessi termini previsti per l’invio delle domande telematiche dal 27 marzo 2022 al 26 aprile 2022 alla casella di posta elettronica certificata della Struttura territoriale competente alla gestione della posizione contributiva, dall’erede legittimo, testamentario o in comunione ereditaria con oggetto: “Domanda di esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021 eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto)”, allegando il modulo “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021” reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, allegando la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dall’erede che chiede l’esonero, in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
– copia del documento di riconoscimento dell’erede che chiede l’esonero.
Sono legittimati alla trasmissione della domanda anche i soggetti delegati dall’erede.
Si evidenzia che le domande di esonero presentate per le posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza; in caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.
I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”; tale data sarà resa nota con specifico messaggio.
L’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o all’esonero under 40 di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 l’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata) ove risulti capienza.
Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.