17 MAR 2022 Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte
L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, ha previsto i seguenti aumenti contrattuali
Livello |
Aumenti dall’1/10/2022 |
Aumenti dall’1/12/2023 |
Aumenti dall’1/12/2024 |
---|---|---|---|
Area Direttiva livello 3 | 60,00 | 60,00 | 58,5 |
Area Direttiva livello 2 | 53,61 | 53,61 | 52,37 |
Area Direttiva livello 1 | 49,14 | 49,14 | 47,91 |
Area Concettuale livello 3 | 46,57 | 46,57 | 45,41 |
Area Concettuale livello 2 | 44,86 | 44,86 | 43,74 |
Area Concettuale livello 1 | 42,57 | 42,57 | 41,51 |
Area Specializzati livello 3 | 40,00 | 40,00 | 39,00 |
Area Specializzati livello 2 | 38,29 | 38,29 | 37,33 |
Area Specializzati livello 1 | 36,86 | 36,86 | 35,94 |
Area Qualificati livello 2 | 34,57 | 34,57 | 33,71 |
Area Qualificati livello 1 | 33,14 | 33,14 | 32,31 |
Area Esecutiva livello 1 | 28,57 | 28,57 | 27,86 |
Pertanto, questi risultano essere i nuovi minimi retributivi calcolati redazionalmente
Livello |
Aumenti dall’1/10/2022 |
Aumenti dall’1/12/2023 |
Aumenti dall’1/12/2024 |
---|---|---|---|
Area Direttiva livello 3 | 2.149,23 | 2.209,23 | 2.267,73 |
Area Direttiva livello 2 | 1.923,96 | 1.977,57 | 2.029,94 |
Area Direttiva livello 1 | 1.760,30 | 1.809,44 | 1.857,35 |
Area Concettuale livello 3 | 1.668,22 | 1.714,79 | 1.760,20 |
Area Concettuale livello 2 | 1.606,83 | 1.651,69 | 1.695,43 |
Area Concettuale livello 1 | 1.524,94 | 1.567,51 | 1.609,02 |
Area Specializzati livello 3 | 1.432,82 | 1.472,82 | 1.511,82 |
Area Specializzati livello 2 | 1.371,43 | 1.409,72 | 1.447,05 |
Area Specializzati livello 1 | 1.320,26 | 1.357,12 | 1.393,06 |
Area Qualificati livello 2 | 1.238,37 | 1.272,94 | 1.306,65 |
Area Qualificati livello 1 | 1.187,17 | 1.220,31 | 1.252,62 |
Area Esecutiva livello 1 | 1.025,00 | 1.053,57 | 1.081,43 |
Quota contribuzione Organizzazioni sindacali
Le Aziende, entro il 30/4/2022 informeranno i lavoratori che in occasione dei rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il 31/5/2022 è riconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11
IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17
Area asecutiva
l lavoratore dopo dodici mesi di permanenza nella presente area, verrà inquadrato al primo Livello dell’area Qualificata.
Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai:
– maggiorazione diurno 30%;
– maggiorazione notturno 60%;
– maggiorazione festivo 60%;
– maggiorazione festivo-notturno 70%;
– maggiorazione lavoro notturno 50%
– maggiorazione festivo-notturno 60%
Lavoro a turni
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:
5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2024.
Permessi esamI
Ai lavoratori studenti saranno concessi, a richiesta due giorni di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per la discussione della tesi di laurea di primo grado (laurea breve), di laurea di secondo grado e/o di laurea a ciclo unico (laurea magistrale) i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.
Maternità
Dall’1/7/2021 è riconosciuto per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
– per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo;
– per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo.
– per Lavoratore/lavoratrice monogenitore un ulteriore periodo retributivo di due mesi da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice monogenitore tale periodo potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino
Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di comporto per ulteriori sette mesi e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Le suddette assenze, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico di malattia
Retribuzione malattia
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell’Azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell’ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
– 100 per cento per i primi 8 mesi;
– 50 per cento per ulteriori 4 mesi.
Assistenza sanitaria – Altea
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni dipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili. Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti l’individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei lavoratori che – maturata una congrua durata di adesione in costanza di rapporto di lavoro in maniera continuativa al pensionamento, con oneri a carico degli stessi.
Previdenza Complementare – Concreto
Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30 %della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40%
Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR
l 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR