Dall’1/3/2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento per le prestazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale Confapi (Enfea).
E’ stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 1° marzo 2022.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil stipulati negli scorsi anni.
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari 0 superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Le attività e le prestazioni Enfea sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi.
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.
c) La prestazione è da intendersi per la singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.
Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.
Fondo sostegno al reddito
Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:
SOSTEGNO AL REDDITO ALLE IMPRESE
AREA SICUREZZA
– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
– Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
– Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.
– Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
– Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione). Misura del contributo: € 20,00 (venti) a dipendente per singola inoculazione
AREA INNOVAZIONE
– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dall’1/1/2021 e fino alla data del 31/12/2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)
– Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
– Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. Misura del contributo:
– € 700,00 (settecento) per aziende fino a 30 dipendenti
– € 900,00 (novecento) per aziende da 31 a 100 dipendenti
– € 1.300,00 (milletrecento) per aziende con oltre 100 dipendenti
AREA ISTRUZIONE
– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.
– Contributo spese Università. La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
– Contributo spese Laurea. La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
– Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento) max.
AREA FAMIGLIA E NATALITA’
– contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
– Asilo nido;
In alternativa
– Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.
– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente. In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito. La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila).
– Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/1992). Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L. 104/1992 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) annui.
– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
– Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare. La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare.
– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
– Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) anno.
AREA SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI/TRICI E AZIENDE
a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
a2. € 800,00 (ottocento) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.
– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.
– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi). La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.
– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.
AREA DIRITTI PER LAVORATRICI/LAVORATORI E AZIENDA
– Contributo sostegno vittime violenza di genere
– Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.
– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).
FONDO OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO
Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e della contrattazione settoriale e territoriale pari a € 8 per ciascun lavoratore a carico delle aziende in applicazione agli accordi interconfederali e € 12 per ciascun lavoratore per ulteriori attività sono utilizzate come segue.